ORIO SPOTTER ASSOCIAZIONE CULTURALE C.F. 95215700162 – STATUTO –

Art.1 – Costituzione e sede

È costituita l’Associazione denominata “ORIO SPOTTER” con sede in Grumello del Monte, Via Fontana Santa, 20 CAP 24064 ( BG ) .

Art.2 – Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è illimitata

Art.3 – Scopi e attività dell’associazione

L’Associazione, che non persegue fini di lucro, opera nel settore culturale – ricreativo e si propone di promuovere e far conoscere l’hobby dello “Spotting”, la fotografia aeronautica e tutto ciò concerne il mondo dell’aviazione con particolare riferimento alla zona geografica sede dell’Associazione stessa. Nello specifico, la costituzione dell’Associazione “ORIO SPOTTER” è indirizzata tra l’altro al perseguimento dei seguenti obiettivi:

–   favorire lo svolgimento della vita associativa con reciproci scambi di idee e conoscenze in tema di aviazione sia a livello nazionale sia in ambito internazionale;

–  allestire mostre fotografiche con l’intento di far apprendere questa passione;

–  valorizzare il nostro territorio attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed intrattenimenti, conferenze e dibattiti;

–  favorire l’educazione di tale passatempo anche nelle scuole;

–  promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale che l’Associazione si propone, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e con altre Associazioni rientranti nella medesima tipologia.

L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L’Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

Art.4 – Requisiti dei soci

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.

Art.5 – Ammissione e diritti dei soci

L’ammissione dei soci è libera. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Collegio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età di diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

Art.6 – Categoria dei soci

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

– Onorari

– Ordinari

a)  sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio;

b)  sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci ordinari e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabili la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art.7 – Doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Art.8 – Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuocia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;

c) esclusione.

Art.9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per delibera di esclusione;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

e) per morte.

 

Art.10 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

–  l’Assemblea generale dei soci;

–  il Consiglio Direttivo;

–  il Collegio dei Revisori Legali dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo o passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari prevista nel presente Statuto, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

Art.11 – Partecipazione all’assemblea

L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In detta sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Art.12 – Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario prima dell’eventuale seconda convocazione, la quale non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 giorni dalla prima convocazione. In alternativa, l’avviso di convocazione può essere affisso nell’albo della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art.13 – Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea verrà trascritto nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuto dal voto.

Art.14 – Forma di votazione dell’assemblea

Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Art.15 – Compiti dell’assemblea

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

–       in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno

–       in sede straordinaria:

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.

Art.16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:

–  convocare l’assemblea;

–  predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;

–  predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

–  dare esecuzione alle delibere assembleari;

–  predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;

–  ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

–  deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

–  predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;

–  deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

–  dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

–  procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

–  in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

–  deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

–  redigere l’eventuale regolamento interno;

–  procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avviso e l’interruzione di rapporti di collaborazione e di pendenza;

–  irrogare le sanzioni disciplinari.

Art.17 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 membri nominati dall’assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art.18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomento posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggiorazione previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiete determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art.19 – Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della condizione e del buon andamento degli affare sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Art.20 – Revisori Legali dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo facoltativo:

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, quando previsto, ha il compito di:

– esprimere se richiesto pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

– controllare l’andamento amministrativo dell’associazione;

– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’ assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dell’incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all’Albo dei Revisori Legali dei Conti, durano in carica tra anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Revisori Legali dei Conti redigono apposito verbale.

Art.21 – Segretario dell’Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art.22 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

Art.23 – Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite:

–  dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;

–  dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

–  da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

–  da versamenti volontari degli associati;

–  da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

–  da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

–  da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

–  da donazioni e lasciti;

–  da contributi di imprese e privati;

–  da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie;

–  da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art.24 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.

Art.25 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dell’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea di partecipazione trasmissibili  a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art.26 –Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o rendiconto economico – finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio o rendiconto economico – finanziario preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea. I bilanci o rendiconti con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedono.

Art.27 – Scioglimento e liquidazione dell’associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali.

Art.28 –Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromissione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità, dando luogo ad arbitrato rituale. L’arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

Art.29 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.